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IL “SALVA CASA” È LEGGE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024, n. 175, la legge 24 luglio 2024, n. 105, che converte in legge il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, noto come D.L. "Salva Casa".

Durante il processo di conversione, sono state apportate alcune modifiche rilevanti, tra cui:

  • È consentito il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche derogando alle distanze minime tra edifici e dai confini (articolo 2-bis).
  • L’edilizia libera è stata ulteriormente ampliata, includendo anche le pergole bioclimatiche (articolo 6).
  • Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non sono rilevanti le difformità esistenti sulle parti comuni dell’edificio (articolo 9-bis). Analogamente, le difformità sulle singole unità immobiliari non influenzano la dimostrazione dello stato legittimo dell’intero edificio.
  • Il mutamento di destinazione d’uso è considerato senza opere se non comporta la realizzazione di opere edilizie e se rientra negli interventi classificati come edilizia libera (articolo 23-ter).
  • Per quanto riguarda l'agibilità, l'altezza minima abitabile è ridotta a 2,4 m, mentre la superficie minima dei monolocali è ridotta a 20 mq per una persona e a 28 mq per due persone (articolo 24).
  • Il Comune può prorogare il termine per la demolizione di un'opera abusiva fino a un massimo di 240 giorni, in casi di comprovate esigenze di salute, assoluto bisogno, o gravi situazioni di disagio socio-economico (articolo 31).
  • La tolleranza costruttiva è estesa fino al 6% per gli immobili con superficie inferiore a 60 mq (articolo 34-bis).
  • Anche per le variazioni essenziali si applica la nuova disciplina dell’accertamento di conformità, prevista per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 36-bis).
  • È stata aumentata la sanzione pecuniaria per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 37).

Infine, è stato introdotto l’articolo 34-ter, che consente la regolarizzazione di varianti in corso d'opera realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo rilasciato prima del gennaio 1977, mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento di una sanzione pecuniaria.

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